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Opposizione decreto ingiuntivo

L’articolo 646 del codice di procedure civile regolamenta l’opposizione a decreto ingiuntivo.

Questo è lo strumento grazie al quale colui che ritiene di essere stato ingiustamente condannato può impugnare il decreto stesso per far valere le sue ragioni.

L’opposizione deve essere proposto nei tempi stabiliti dal giudice, solitamente si tratta di quaranta giorni, mediante atto di citazione consegnato all’ufficio giudiziario di cui fa parte il giudice che ha emesso il decreto.

La citazione in questione deve quindi essere necessariamente notificata al ricorrente.

Le norme che regolamentano il giudizio sono le medesime che regolano il processo ordinario.

L’unica eccezione è riferita ai termini di comparizione che in questo caso vengono dimezzati.

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Naturalmente perché il giudice accolga l’ingiunzione, che rappresenta la parte eventuale del procedimento monitorio, devono ricorrere gravi motivazioni.

L’opponente può chiedere al giudice istruttore di sospendere l’esecuzione del decreto provvisoriamente esecutivo mediante un’ordinanaza che non può essere impugnata.

In questa fase processuale il debitore, che nella prima fase era la persona citata, diventa attore. Di conseguenza il creditore, che prima era attore, si trasforma in convenuto.

Il creditore nella sua opposizione deve dichiarare in modo esplicito le motivazioni per cui ritiene che il credito non sussista, in tutto o solo in parte.

Non solo, dovrà anche provare inequivocabilmente la veridicità di ciò che dichiara.

Tre sono le eventualità che possono verificarsi nei casi di ingiunzioni di opposizione.

La prima prevede che l’atto di citazione sia presentata oltre il termine o che l’opponente non si costituisca. In questo caso il giudice, su richiesta del ricorrente, rende esecutivo il decreto da lui precedentemente emanato, impedendo così un’eventuale nuova opposizione o il proseguimento di quella già in atto.

La seconda ipotesi prevede invece un rigetto integrale, mediante sentenza passata in giudicato. L’articolo 653 del codice di procedura civile nel caso in questione prevede che il decreto acquisti efficacia esecutiva.

Il terzo ed ultimo caso prevede l’accoglimento parziale dell’opposizione.

In tal caso sarà solo la sentenza a determinare l’esecutività, fermo restando la validità degli atti già eseguiti nei limiti delle somme e delle quantità ridotte.

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