Nell’ambito della concorrenza commerciale, al fine di potersi distinguere, è fondamentale utilizzare un segno di riconoscimento che permetta di rappresentare i prodotti e i servizi di una determinata azienda.Parole, lettere, disegni o colori sono rappresentazioni grafiche che possono venire riconosciute con il nome di “marchio”.
La disciplina relativa al marchio è contenuta nel Codice della Proprietà Industriale (decreto legislativo n.30 del 2005) al capo II sezione 1 dall’articolo 7 al 28, nei quali sono spiegate le caratteristiche che un marchio deve possedere per poter essere registrato e quindi maggiormente tutelato rispetto al marchio non registrato,ovvero usato di fatto, ma non depositato e registrato presso l’Ufficio italiano marchi e brevetti o l’Ufficio della Comunità Europea (in Spagna, Alicante).
Nel momento in cui un marchio viene registrato i diritti esclusivi su di esso avranno effetto in maniera retroattiva dalla data del deposito.
Tutela del marchio registrato.
La sorveglianza.
Un mezzo efficace per prevenire usi illegittimi del proprio marchio è la sorveglianza, che permette di sapere se vengono depositati marchi identici o simili al nostro registrato e consente così un intervento immediato per interrompere l’illecito.
Azione stragiudiziale.
La prima cosa da fare se veniamo a conoscenza di un uso illegittimo del nostro marchio sarà quello di inviare una diffida verso colui o coloro i quali si ritiene stiano svolgendo tale attività illecita utilizzando il nostro marchio per pubblicizzare la loro impresa. Se la diffida avrà effetto positivo, ovvero la controparte cesserà di utilizzare indebitamente il marchio, non ci sarà bisogno di rivolgersi presso il Tribunale.
Azione legale.
Nel caso in cui la diffida non sia sufficiente ad interrompere l’illecito, occorrerà intraprendere un’azione legale presso i Tribunali e le Corti d’Appello competenti (Bari, Bologna,Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli,Palermo, Roma,Torino, Trieste e Venezia).
La tutela legale si estrinseca nell’azione di contraffazione attraverso una serie si strumenti legislativi quali la domanda d’accertamento, di inibitoria, di risarcimento del danno, di pubblicazione della sentenza. Vi sarà un procedimento giudiziario al termine del quale una sentenza sancirà se vi è stata o meno contraffazione del marchio.
La tutela in dogana.
I titolari di un marchio possono richiedere all’Agenzia delle Dogane di controllare le merci che entrano nel nostro Paese in base al Regolamento CE n. 1383 del 2003 e bloccare, nell’eventualità, quelle che corrispondo ai requisiti di merce contraffatta. Sarà necessario scaricare i moduli di richiesta dal sito dell’agenzia delle dogane. Se la merce risulterà sospetta l’Agenzia contatterà il titolare che provvederà a verificare entro dieci giorni l’originalità della merce, in caso contrario, la dogana potrà bloccare l’entrata del marchio contraffatto e il titolare potrà poi svolgere la procedura ordinaria legale nei confronti dell’autore dell’illecito.
Tutela del marchio di fatto.
La legge italiana consente l’uso del marchio ancorché non registrato. La tutela rispetto al marchio registrato è più debole perché esiste un limite temporale entro il quale deve essere proposta l’azione giudiziaria,ovvero cinque anni, oltrepassati i quali il marchio (contraffatto) registrato successivamente diverrà valido;in più l’azione di nullità può essere richiesta solo se il marchio di fatto si estende su territorio nazionale.
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