Tipologie di assicurazione moto

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L’ASSICURAZIONE PER IL CICLOMOTORE  (veicoli fino a 50cc):

Nel caso si abbia un Ciclomotore, se il libretto lo consente si può essere abilitati al trasporto di un passeggero; in questo caso la polizza dovrà obbligatoriamente prevedere la copertura di RCT anche per il trasportato in quanto per legge gli stessi devono essere assicurati dalla polizza del veicolo sul quale viaggiano. I cd. “cinquantini” hanno delle polizze che normalmente non possono essere sospese durante l’anno assicurativo, prevedono di solito la sola garanzia RCT e non l’incendio e furto.
Molte Compagnie di Assicurazione inseriscono limitazioni alla RCT permesse dalla legge, quali la rivalsa se non si è autorizzati alla guida del mezzo oppure se si superano i limiti imposti per l’ingestione di alcool e droghe o ancora se si superano le condizioni ammesse per la circolazione dei trasportati. In tal caso è bene ricercare una Compagnia che rinunci ad effettuare tali rivalse in caso di sinistro.
E’ consigliabile altresì stipulare una polizza per l’infortunio del conducente, essendo maggiormente probabile in caso di incidente subire un infortunio utilizzando un ciclomotore. Non è infrequente che le compagnie di assicurazione pratichino dei premi infortuni maggiori sui ciclomotori rispetto a quelli corrispondenti per la guida di soli autoveicoli.

L’ASSICURAZIONE PER I MOTOCICLI  (veicoli oltre i 50cc):

Nel caso si possegga un Motociclo, la polizza prevederà automaticamente la possibilità di trasportare un passeggero; come per il caso dei ciclomotori occorrerà prevedere per sicurezza a stipulare una polizza per gli infortuni occorsi mentre si è alla guida del mezzo e scegliere compagnie di assicurazione che rinuncino ad effettuare le azioni di rivalsa nei casi indicati in precedenza.
E’ consigliabile stipulare una polizza od inserire una garanzia aggiuntiva per la copertura delle spese legali a seguito di sinistro e, se il mezzo ha particolare valore, procedere all’acquisto delle garanzie Incendio e Furto per non incorrere in una perdita importante a seguito dell’asportazione del mezzo stesso da parte di malintenzionati.
A tal proposito occorre controllare che per le validità delle stesse la Compagnia di Assicurazione non preveda particolari accorgimenti da parte nostra quali lucchetti sul disco freno, anti-furti o altro che potrebbe inficiare la validità della garanzia furto. La polizza dei motocicli è quasi in tutte le Compagnie sospendibile.

LE CLASSI DI MERITO ASSICURATIVE

Sia nel caso in cui si stipuli una polizza per un ciclomotore sia che la si stipuli per un motociclo occorre sapere che le classi di merito saranno quelle previste dalla legge. Pertanto se si possiede già un veicolo dello stesso tipo assicurato e se ne acquista un’altro è possibile sostituirlo nel medesimo contratto previa vendita, rottamazione o esportazione del vecchio veicolo acquisendone la classe di merito, altrimenti attraverso la legge n. 40 del 2007 è possibile acquisire la medesima classe se si acquista un mezzo in più dello stesso tipo.
Nel caso in cui non si possieda un attestato di rischio la classe di merito di legge sarà la 14 mentre se non si possiede un attestato o se lo stesso fosse da oltre 5 anni la classe sarà la 18. Non è possibile ottenere la stessa classe o sostituire la polizza se si assicura un ciclomotore e successivamente si acquista un motociclo o viceversa.
E’ possibile per i motocicli stipulare una polizza cosiddetta Temporanea, della durata di alcuni giorni o mesi ma, oltre a non dare diritto al conseguimento di una classe di merito, comporta un esborso superiore rispetto alla polizza annuale mediamente tra il 15 ed il 30 per cento.

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