La fattura elettronica, entrata in vigore in data 6 giugno 2014, è un particolare documento di tipo elettronico, caratterizzato dal formato XML, che deve presentare un contenuto inalterabile ed immutabile nel tempo.
Come le tradizionali fatture cartacee, anche quella elettronica, deve avere un contenuto integro, e deve poter attestare, oltre alla data di emissione, anche l’autenticità della provenienza.
La fatturazione elettronica è l’unica tipologia di fattura accettata dai diversi enti della Pubblica Amministrazione (che, come previsto dalla legge, sono obbligate ad avvalersi del cosiddétto Sistema di Interscambio nel rispetto delle raccomandazioni contenute nella “Direttiva CE n. 94/820/CE del 19/10/2004” ).
La normativa relativa alla fatturazione elettronica è decisamente ampia
Tra le principali norme di riferimento spicca sicuramente la “Legge numero 244 del 24 dicembre 2007“, intitolata “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008”) e modificata dal “Decreto Legislativo 201 del 2011“. Questa norma, infatti, ha istituito l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione“.
La Pubblica Amministrazione, dunque, non può più accettare le fatture emesse in forma cartacea e, nei confronti di esse, non potrà procedere al pagamento.
L’emissione della fattura elettronica, le modalità di trasmissione e del relativo ricevimento sono regolate dal “Decreto 3 aprile 2013“, che riprende “l’articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, numero 244 “(pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale numero 118 del 22 maggio 2013”).
Il decreto attuativo della “Legge numero 244 del 2007“, precisa anche che il “processo di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronic” avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), conosciuto anche come sistema di Electronic Data Interchange (spesso abbreviato in E.D.I.).
L’individuazione del gestore del “Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica” e delle relative competenze ed attribuzioni è avvenuto con il “Decreto 7 marzo 2008” ai sensi dell’ “articolo 1, comma 212 della legge numero 244 del 2007” (pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale numero 103 del 3 maggio 2008”).
In base a quanto stabilito dal decreto attuativo, il gestore del Sistema di interscambio è l’Agenzia delle Entrate, mentre la struttura chiamata ad occuparsi ai diversi servizi strumentali, nonché alla conduzione tecnica del Sistema di Interscambio è la Sogei SpA.
Il decreto, stabilisce e definisce con chiarezza i compiti e le responsabilità dell’Agenzia delle Entrate
La legge di Stabilità 2012 ha provveduto, poi, a recepire nell’articolo 1 (in particolare commi 324-335) la “Direttiva 2010/45/UE” ed è andata a modificare il “DPR 633/72“.
I modificati articoli 21 e 39 contengono non solo la definizione di fattura elettronica, ma precisano “le caratteristiche e i requisiti tecnici della stessa, esempi di modalità tecniche per garantire autenticità dell’origine e integrità del contenuto della fattura elettronica e modalità di conservazione”.
Infine, ricordiamo che la fattura elettronica, per quanto riguarda il contenuto è, in tutto e per tutto, equivalente alla classica fattura cartacea e, come questa, deve essere annotata negli appositi registri, così come previsto dall’ “art. 12, comma 2, del D.P.R. 633/72 e integrate dal D.Lgs. 52/2004”.
Anche nella fatturazione elettronica, l’individuazione della precisa data di emissione risulta particolarmente rilevante nelle:
– Fatture attive: “In riferimento agli obblighi di annotazione entro 15 giorni dalla data di emissione su apposito registro ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972”
– Fatture passive: “Per la previsione contenuta nell’art. 1 del D.P.R. 100/1998 (IVA)”.